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ROMA
- La Procura di Aosta ha depositato il ricorso in Corte di
Cassazione, firmato dal PM e controfirmato dal Procuratore della
Repubblica di Aosta, Maria del Savio Bonaudo, contro le
decisione del Tribunale di Riesame di Torino, che ha annullato
l'ordinanza di custodia cautelare, che il 14 marzo scorso aveva
portato in carcere Anna Maria Franzone, madre del piccolo Samuele di
tre anni, ucciso il 30 gennaio a Cogne. Il ricorso poggia su 9
punti.
1. LE DICHIARAZIONI DELLA PSICHIATRA SATRAGNI. Ada Satragni
ha sempre riferito che Annamaria Franzoni, durante i primi soccorsi
al piccolo Samuele, calzava ''stivaletti neri'', mentre l' indagata
ha dichiarato che aveva ai piedi zoccoli bianchi. Il Tribunale del
riesame ha giudicato ''quantomeno controvertibile'' la circostanza
degli zoccoli riferita da Satragni, mentre ha ritenuto pienamente
affidabile il racconto della psichiatra su numerose altri
particolari. Il Tribunale del riesame - scrive il pm nel ricorso -
avrebbe dovuto spiegare, ''e non lo ha fatto'', perche' su eventi
...avvenuti a pochissimi minuti di distanza tra loro... si giunge
illogicamente a ritenere uno pienamente affidabile e l' altro "quantomeno
controvertibile ''.
2. LE TRACCE DI SANGUE SUGLI ZOCCOLI. Sul plantare dello
zoccolo sinistro di Annamaria Franzoni è stata trovata una macchia
di sangue (del piccolo Samuele), di chiaro valore indiziario secondo
l' accusa, ma non per il Tribunale del riesame. La Procura giudica
''apodittica'' la motivazione del Riesame sul punto. ''L' elemento
di fatto, desumibile dagli atti, che la traccia di sangue sia ben
delimitata -scrive il pm nel ricorso - è del tutto compatibile con
il valore indiziario sostenuto dall' accusa, essendo verosimile che
tale chiazza si sia potuta creare all' inizio dell' azione
omicidiaria'' e non dopo, come sostiene il riesame.
3. IL SANGUE SUL PIGIAMA DI ANNAMARIA FRANZONI. Secondo l'
accusa, l' assassino indossava il pigiama quando ha aggredito
mortalmente il piccolo Samuele; secondo la difesa il pigiama si
trovava, in disordine, sul letto matrimoniale di casa Lorenzi quando
il bambino è stato colpito. Il Tribunale del riesame di Torino ha
sposato la tesi difensiva con una ''motivazione solo apparente'',
senza spiegare perché ''non possono essere considerate allo stesso
modo le contrapposte valutazioni che spiegano e giustificano l'
ipotesi ricostruttiva seguita dall' Accusa''. Ne deriva - sempre
secondo il pm - che il Tribunale del riesame ''ha dato una
motivazione solo apparente''.
4. LA POSIZIONE DEL PIGIAMA. Il pantalone è stato ritrovato
sul piumone del letto, la casacca tra il piumone ed il materasso.
Secondo il Tribunale del riesame, è presumibile che la casacca sia
finita in quel posto essendo stata spostata durante i soccorsi al
piccolo Samuele. Ma la tesi dei giudici, secondo la Procura, è
assolutamente ''contraddittoria e apodittica'' e si basa su ''mere
supposizioni non ancorate agli atti, anzi in contrasto con gli
stessi''.
5. IL MOMENTO DELLA MORTE DEL PICCOLO SAMUELE. La ''pretesa
di collocare esattamente e al minuto la morte della vittima'' è
''non seriamente sostenibile'' e - secondo il pm - ''inficia l'iter
motivazionale'' dell' ordinanza del riesame. La procura sottolinea
che gli ''effetti nefasti della ricostruzione cronometrica al minuto
si estendono fino ad attribuire un sicuro alibi alla Franzoni, poiché
al momento dell'omicidio la stessa si sarebbe trovata fuori casa con
l'altro figlio Davide in cammino o di ritorno dalla fermata dello
scuolabus''.
6. GLI ALIBI DI DANIELA FERROD E OTTINO GUICHARDAZ. Affermare,
come ha fatto il tribunale del riesame, che i due non abbiano alibi
convincenti ''e' - secondo la Procura - conclusione che si
contraddice con le premesse e con la disamina delle attività
investigative''. Per la Ferrod, appare ''decisiva'' la telefonata
con il marito. Un colloquio iniziato alle 8,08 la cui complessiva
durata ''estende significativamente in avanti l'alibi della donna''.
Guichardaz, invece, secondo la procura sarebbe ''inspiegabilmente
sospettato dal tribunale''. La Procura inoltre giudica ''fantasiosa''
e ''stupefacente'' l'ipotesi, sostenuta dal tribunale del riesame,
secondo cui ad uccidere il piccolo Samuele possa essere stato un
estraneo.
7. L' ARMA UTILIZZATA PER COLPIRE SAMUELE. E' plausibile che
un assassino estraneo alla famiglia che premedita un omicidio, studi
attentamente l'ora e il luogo in cui intervenire e poi si affidi al
caso per l'arma? Se lo domanda la procura, che contesta al Tribunale
del riesame di non aver tenuto in alcun conto le perizie
medico-legali, ''ritenendo preferibile ciò che 'appare'
ragionevole'', agendo, cioè, sull'onda del ''semplice
intuizionismo''.
8. IL TEMPO IN CUI ANNAMARIA E' RIMASTA DA SOLA IN CASA. ''Il
calcolo dei minuti operato dal tribunale - scrive il pm - è
palesemente erroneo. Se infatti il Tribunale ritiene che la Franzoni
sia rientrata alle 8,24 ed abbia contattato l'utenza telefonica alle
ore 8,27 e 30 secondi'', allora ''l'indagata e' rimasta sola almeno
tre minuti e 30 secondi, ai quali debbono necessariamente
aggiungersi almeno altri istanti (se non ulteriori minuti) prima che
la Ferrod giunga nell'abitazione, chiamata dalla Franzoni''.
Asserire - aggiunge il pm - ''del tutto condivisibilmente, che non
e' certamente possibile stabilire con precisione cronometrica la
collocazione temporale del rientro della Franzoni proveniente dalla
fermata dello scuolabus e poi, senza alcuna motivazione, escludere
che possa essere rimasta sola in casa 4 o 5 minuti, quando è lo
stesso tribunale a dimostrare che è rimasta sola almeno 3 minuti e
mezzo, è conclusione illogica''.
9. SAMUELE CONOSCEVA L' ASSASSINO? La tesi del tribunale del
riesame secondo la quale Samuele non conosceva il suo assassino, ma
non ha reagito di fronte ad un estraneo perché alla sua età non si
ha quel senso di ''allarme e di pericolo'', tipico degli adulti, si
fonda su ''considerazioni ed esperienze personali, che mai
dovrebbero entrare nella valutazione giurisdizionale di un fatto''.
Una tesi - secondo il pm - che, ''giungendo ad indulgere nello
psicologismo, non ha alcuna attinenza con gli elementi di fatto
accertati durante le indagini preliminari''. |