criminologiaclinica.it
supplemento telematico alla rivista internet criminologia.it


 COGNE. Un processo tra il tutto e il niente  

Il Tribunale del Riesame di Torino considera "illogiche" le tesi della Procura di Aosta e scagiona l'imputata.
Adesso la Procura considera "illogiche" le controtesi del Riesame e fa appello in Cassazione. E' evidente, che quando tutto è logico niente è logico.

ROMA - La Procura di Aosta ha depositato il ricorso in Corte di Cassazione, firmato dal PM e controfirmato dal Procuratore della Repubblica di Aosta, Maria del Savio Bonaudo,  contro le decisione del Tribunale di Riesame di Torino, che ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, che il 14 marzo scorso aveva portato in carcere Anna Maria Franzone, madre del piccolo Samuele di tre anni, ucciso il 30 gennaio a Cogne.  Il ricorso poggia su 9 punti.

1. LE DICHIARAZIONI DELLA PSICHIATRA SATRAGNI. Ada Satragni ha sempre riferito che Annamaria Franzoni, durante i primi soccorsi al piccolo Samuele, calzava ''stivaletti neri'', mentre l' indagata ha dichiarato che aveva ai piedi zoccoli bianchi. Il Tribunale del riesame ha giudicato ''quantomeno controvertibile'' la circostanza degli zoccoli riferita da Satragni, mentre ha ritenuto pienamente affidabile il racconto della psichiatra su numerose altri particolari. Il Tribunale del riesame - scrive il pm nel ricorso - avrebbe dovuto spiegare, ''e non lo ha fatto'', perche' su eventi ...avvenuti a pochissimi minuti di distanza tra loro... si giunge illogicamente a ritenere uno pienamente affidabile e l' altro "quantomeno controvertibile ''.

2. LE TRACCE DI SANGUE SUGLI ZOCCOLI. Sul plantare dello zoccolo sinistro di Annamaria Franzoni è stata trovata una macchia di sangue (del piccolo Samuele), di chiaro valore indiziario secondo l' accusa, ma non per il Tribunale del riesame. La Procura giudica ''apodittica'' la motivazione del Riesame sul punto. ''L' elemento di fatto, desumibile dagli atti, che la traccia di sangue sia ben delimitata -scrive il pm nel ricorso - è del tutto compatibile con il valore indiziario sostenuto dall' accusa, essendo verosimile che tale chiazza si sia potuta creare all' inizio dell' azione omicidiaria'' e non dopo, come sostiene il riesame.

3. IL SANGUE SUL PIGIAMA DI ANNAMARIA FRANZONI. Secondo l' accusa, l' assassino indossava il pigiama quando ha aggredito mortalmente il piccolo Samuele; secondo la difesa il pigiama si trovava, in disordine, sul letto matrimoniale di casa Lorenzi quando il bambino è stato colpito. Il Tribunale del riesame di Torino ha sposato la tesi difensiva con una ''motivazione solo apparente'', senza spiegare perché ''non possono essere considerate allo stesso modo le contrapposte valutazioni che spiegano e giustificano l' ipotesi ricostruttiva seguita dall' Accusa''. Ne deriva - sempre secondo il pm - che il Tribunale del riesame ''ha dato una motivazione solo apparente''.

4. LA POSIZIONE DEL PIGIAMA. Il pantalone è stato ritrovato sul piumone del letto, la casacca tra il piumone ed il materasso. Secondo il Tribunale del riesame, è presumibile che la casacca sia finita in quel posto essendo stata spostata durante i soccorsi al piccolo Samuele. Ma la tesi dei giudici, secondo la Procura, è assolutamente ''contraddittoria e apodittica'' e si basa su ''mere supposizioni non ancorate agli atti, anzi in contrasto con gli stessi''.

5. IL MOMENTO DELLA MORTE DEL PICCOLO SAMUELE. La ''pretesa di collocare esattamente e al minuto la morte della vittima'' è ''non seriamente sostenibile'' e - secondo il pm - ''inficia l'iter motivazionale'' dell' ordinanza del riesame. La procura sottolinea che gli ''effetti nefasti della ricostruzione cronometrica al minuto si estendono fino ad attribuire un sicuro alibi alla Franzoni, poiché al momento dell'omicidio la stessa si sarebbe trovata fuori casa con l'altro figlio Davide in cammino o di ritorno dalla fermata dello scuolabus''.

6. GLI ALIBI DI DANIELA FERROD E OTTINO GUICHARDAZ. Affermare, come ha fatto il tribunale del riesame, che i due non abbiano alibi convincenti ''e' - secondo la Procura - conclusione che si contraddice con le premesse e con la disamina delle attività investigative''. Per la Ferrod, appare ''decisiva'' la telefonata con il marito. Un colloquio iniziato alle 8,08 la cui complessiva durata ''estende significativamente in avanti l'alibi della donna''. Guichardaz, invece, secondo la procura sarebbe ''inspiegabilmente sospettato dal tribunale''. La Procura inoltre giudica ''fantasiosa'' e ''stupefacente'' l'ipotesi, sostenuta dal tribunale del riesame, secondo cui ad uccidere il piccolo Samuele possa essere stato un estraneo.

7. L' ARMA UTILIZZATA PER COLPIRE SAMUELE. E' plausibile che un assassino estraneo alla famiglia che premedita un omicidio, studi attentamente l'ora e il luogo in cui intervenire e poi si affidi al caso per l'arma? Se lo domanda la procura, che contesta al Tribunale del riesame di non aver tenuto in alcun conto le perizie medico-legali, ''ritenendo preferibile ciò che 'appare' ragionevole'', agendo, cioè, sull'onda del ''semplice intuizionismo''.

8. IL TEMPO IN CUI ANNAMARIA E' RIMASTA DA SOLA IN CASA. ''Il calcolo dei minuti operato dal tribunale - scrive il pm - è palesemente erroneo. Se infatti il Tribunale ritiene che la Franzoni sia rientrata alle 8,24 ed abbia contattato l'utenza telefonica alle ore 8,27 e 30 secondi'', allora ''l'indagata e' rimasta sola almeno tre minuti e 30 secondi, ai quali debbono necessariamente aggiungersi almeno altri istanti (se non ulteriori minuti) prima che la Ferrod giunga nell'abitazione, chiamata dalla Franzoni''. Asserire - aggiunge il pm - ''del tutto condivisibilmente, che non e' certamente possibile stabilire con precisione cronometrica la collocazione temporale del rientro della Franzoni proveniente dalla fermata dello scuolabus e poi, senza alcuna motivazione, escludere che possa essere rimasta sola in casa 4 o 5 minuti, quando è lo stesso tribunale a dimostrare che è rimasta sola almeno 3 minuti e mezzo, è conclusione illogica''.

9. SAMUELE CONOSCEVA L' ASSASSINO? La tesi del tribunale del riesame secondo la quale Samuele non conosceva il suo assassino, ma non ha reagito di fronte ad un estraneo perché alla sua età non si ha quel senso di ''allarme e di pericolo'', tipico degli adulti, si fonda su ''considerazioni ed esperienze personali, che mai dovrebbero entrare nella valutazione giurisdizionale di un fatto''. Una tesi - secondo il pm - che, ''giungendo ad indulgere nello psicologismo, non ha alcuna attinenza con gli elementi di fatto accertati durante le indagini preliminari''.

LA NOSTRA OPINABILE ANALISI, FINO ALL'INCARICO PERITALE CONFERITO DAL GIP

Un processo giuridicamente patologico

La Procura di Aosta ha depositato il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino, ritenendola "illogica". A sua volta, già il Tribunale del Riesame aveva smontato l'accusa della Procura (condivisa dal Gip nell'ordinanza cautelare) perché "illogica". 
Nella logica classica, ma anche in quella formale e, soprattutto in quella matematica (che in quanto tale non è un'opinione!), non si può affermare e negare contemporaneamente; né è ammesso usare
nella comparazione,  la definizione di "verosimiglianza", perché l'affermazione di per sé è in contrasto col "principio del terzo escluso" (che risale ad Aristotele), posto che una proposizione o è vera o è falsa, non altro. Anche due triangoli, uno isoscile ed uno rettangolo sono simili, ma ognuno indica una propria identità. Dire "verosimile" è di per sé illogico, perché è dire tutto e niente, posto che, rispetto un'altra,  una cosa se è "vera" non è "simile" e viceversa. 
E' evidente come sia la Procura e sia il Riesame fanno un uso soggettivo della logica. Infatti, lo specialismo del diritto, usa ricorrere al logicismo giuridico (che è una degenerazione della logica); ed in assenza di prove il rischio è che la perizia psichiatrica 
diventi l'unica "prova", pur non essendo mai una prova, ma solo un mezzo istruttorio.